IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n.  104  del  2013,
come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7  aprile
2014, n. 58, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2014,  n.  87,  che  prevede  la  trasformazione  in  graduatorie  ad
esaurimento delle graduatorie  regionali  del  concorso  a  dirigente
scolastico, indetto con decreto del direttore generale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi; 
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  che
prevede  l'adozione  di  un  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  per  definire  le  modalita'  di
svolgimento di un corso intensivo  di  formazione  e  della  relativa
prova scritta finale, volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al
successivo comma 88 dello stesso articolo  nei  ruoli  dei  dirigenti
scolastici nonche' per le finalita' di cui al successivo comma 90; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 20 luglio 2015 n. 499 adottato ai  sensi  dell'art.
1, commi 87 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, che  prevede
che: «per garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  vacanti  di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di  mobilita'  e
previo parere  dell'ufficio  scolastico  regionale  di  destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati  ai  soggetti  di
cui al comma 88, i posti autorizzati per  l'assunzione  di  dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite  massimo  del  20%  ai  soggetti
idonei inclusi  nelle  graduatorie  regionali  del  concorso  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
-  n.  56  del  15  luglio   2011.   Il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone  le
necessarie misure applicative»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 27 agosto 2015, n. 635, che disciplina le procedure
per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico  ai  sensi
dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), ed in  particolare  l'art.  1,  comma  257,  che
prevede, al fine di assicurare continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di due anni; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 7 luglio  2017,  n.  20519,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno  scolastico  2017/2018,  a  fronte  di  un
numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre  2017
pari a n. 1.268 unita', e un numero di cessazioni con  decorrenza  1°
settembre 2017 pari a n. 467 unita', alle nomine in ruolo di  n.  259
dirigenti scolastici, di cui n. 58 unita' per immissione in ruolo dei
soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al  D.D.G.  13
luglio 2011 delle  Regioni  Abruzzo  e  Campania,  n.  1  unita'  per
riammissione in servizio, n. 36 unita' per trattenimento in  servizio
ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del  2015,  n.  9
unita' per compensare gli  effetti  di  esecuzione  di  provvedimenti
giurisdizionali e n. 155 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92, della
legge n. 107 del 2015; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 1° agosto 2017, n. 15539/2017, che trasmette la nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  del  28  luglio
2017, n. 156952, con la quale si comunica di non  avere  osservazioni
da formulare in merito alle autorizzazioni ad assumere, in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  n.  259
unita' di dirigenti scolastici; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato n. 259 dirigenti scolastici, di cui n.  58  unita'  per
immissione in  ruolo  dei  soggetti  inclusi  nelle  graduatorie  del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio  2011  delle  Regioni  Abruzzo  e
Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 36 unita'  per
trattenimento in servizio ai sensi  dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015, n. 9 unita' a compensazione degli  effetti  di
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e n. 155 unita' ai  sensi
dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato un numero di unita' pari a n. 259 dirigenti scolastici.